STATUTO DEL CORO “LORENZO PEROSI” Capo Primo Art.
1 - Origini del Coro. La vita del
Coro ‘Lorenzo Perosi’ è regolata dalle norme contenute nel presente
Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo
componente. I
Coristi sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e
all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali. Tutte le cariche sono prestate a
titolo gratuito, ed hanno durata biennale: ai soci compete
esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate a piè di lista. Art.
2 - Finalità e scopi del Coro. Il Coro
“Lorenzo Perosi” è nato dall’aggregazione spontanea nel tempo di
individui amanti del canto e della musica. Ha sede in Orbassano e può
mutare sede o creare sedi secondarie in tutto il territorio della
Repubblica con semplice delibera del Consiglio Direttivo. È
un’associazione apolitica, apartitica
e senza fine di lucro, le cui finalità sono: - stimolare
lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i coristi; - promuovere
il positivo impegno del tempo libero; - partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza
della cultura musicale in ogni sua forma, con particolare attenzione
alla musica popolare regionale e nazionale; - svolgere attività artistiche anche per conto di persone
fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo
dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali attraverso: - l’esecuzione
anche in luoghi pubblici e/o aperti
al pubblico del proprio repertorio; - la promozione di contatti e scambi culturali nonché di
prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere; - l’organizzazione di manifestazioni musicali sia in Italia
che all’estero, accordando preferenza alla musica corale di ogni epoca
e tendenza; -
la
promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre
attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga
opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale; - l’adesione
alle Associazioni e Albi di corali regionali, Nazionali ed
internazionali; - l’incisione di dischi, CD, musicassette o altro supporto
tecnologicamente idoneo, nonché quant’altro interessi la cultura
musicale e le finalità statutarie. Capo
Secondo Art.
3 – Requisiti per l’ammissione. Il
numero dei coristi è limitato alla capacità di raggiungimento degli
scopi sociali. Al Coro
possono aderire i soggetti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il
diciottesimo anno di età. In via eccezionale possono essere
ammessi soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età,
previo assenso scritto dell’esercente la potestà parentale. Detto
assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all’inizio di
ogni anno sociale e comunque sino al momento in cui il corista minorenne
non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego
dell’assenso, che potrà avvenire in qualunque momento da parte
l’esercente la potestà parentale sotto qualsivoglia forma, il
minorenne è da intendersi escluso di diritto, senza necessità di
alcuna delibera sul punto. Art.
4 - I Coristi: modalità per l’ammissione. Per essere
ammessi alla qualità di corista è necessario presentare domanda, anche
verbale, al Direttore del Coro. L’ammissione
viene deliberata dal Consiglio Direttivo dietro parere vincolante del
Direttore in punto qualità tecnico-canore del candidato. Art.
5 - Diritti e doveri dei Coristi. L’ammissione comporta il
diritto-dovere di frequentare con costanza le attività svolte nonché
il versamento di una quota annua volta all’autofinanziamento del Coro. L’ammontare di detta quota è
stabilito all’inizio di ogni anno sociale dall’Assemblea dei Coristi
su indicazione del Consiglio Direttivo. Art.
6 - Recesso ed esclusione. Gli associati
possono recedere in qualunque momento semplicemente provvedendo a darne notizia al Direttore del Coro. E’ fatto
loro obbligo di restituire il materiale loro consegnato per
l’espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori,
etc.) La qualità
di associato può essere perduta, oltre che per recesso, qualora il
corista: - contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e alle
deliberazioni degli Organi Sociali; -
si renda moroso nel pagamento della quota associativa; - si astenga, senza giustificato motivo dalla partecipazione alle prove corali e dai concerti per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del Direttore del Coro, l’aggiornamento della preparazione ai fini di un’efficace partecipazione all’attività del Coro; -
perda, a giudizio del Direttore del Coro, le qualità tecnico-canore
necessarie. L’esclusione
viene adottata con deliberazione della maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo. Capo Terzo Art. 7 - Patrimonio del Coro.Il patrimonio dell’associazione
è costituito dall’ammontare dei versamenti effettuati dai coristi nel
corso degli anni sociali, dai beni mobili acquistati per la
realizzazione dei fini sociali nonché dai contributi e dalle erogazioni
comunque acquisite. Art.
8 - Anno sociale. L’anno sociale ha inizio il primo
gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Art.
9 - Il Tesoriere. L’Assemblea
dei Coristi nomina all’inizio di ogni anno sociale il Tesoriere. Tale
carica è rinnovabile. Il Tesoriere
cura l’Amministrazione dell’Associazione tenendo aggiornata la
contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la
documentazione giustificativa. Predispone altresì i dati contabili dei
bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria
per l’assemblea ordinaria annuale. Sarà cura
del Tesoriere esporre, alla fine di ogni anno sociale o quando comunque
richiesto, la consistenza del patrimonio sociale nonché le entrate e le
spese sostenute nel corso dell’anno. Capo QuartoOrgani SocialiArt. 10 - Il Direttore Artistico. Il
Direttore Artistico (o Direttore del Coro) presiede alle scelte in campo
artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine
all’ingresso di nuovi coristi. Viene eletto
in concomitanza del Consiglio Direttivo con deliberazione
dell’Assemblea dei Coristi ed è rieleggibile. Il Direttore
assume di diritto la qualifica di socio dell’Associazione ed entra di
diritto a far parte del Consiglio Direttivo. Al Direttore
competono in via esclusiva: l’aspetto
più strettamente tecnico-musicale dell’attività del Coro; La scelta dei
programmi dei concerti La scelta dei
brani del repertorio. Art.
11 - Il Consiglio Direttivo: Composizione e rappresentanza legale del
Coro. Il Consiglio
Direttivo è composto da sette membri di ambo i sessi eletti
dall’Assemblea tra i coristi: sei sono eletti dall’Assemblea dei
Coristi e uno, il Direttore, è membro di diritto (il settimo). Il Consiglio
elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice- Presidente e il
Segretario. Il Presidente
del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Coro, convoca il
Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. In caso di
particolare urgenza ed eccezionalità - e solo laddove risulti
impossibile la riunione del Direttivo in tempo utile - può adottare in
via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo
farli ratificare dal Consiglio Direttivo in riunione convocata al più
presto e, comunque, entro e non oltre i dieci giorni successivi
all’assunzione del provvedimento stesso. In caso di
temporanea assenza o impossibilità del Presidente, il Vice-Presidente assumerà la temporanea e contingente Presidenza del
Direttivo nonché le relative
funzioni e poteri, compresa la temporanea rappresentanza del Coro. Il Segretario
cura la parte organizzativa dell’Associazione; in particolare: redige i
verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, una copia dei quali dovrà
sempre essere a disposizione di ogni corista per essere visionata a
semplice richiesta; conserva ed
archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei
brani in repertorio; cura la
corrispondenza dell’Associazione e tiene l’elenco aggiornato dei
Coristi. Art.
12 - Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo è l’Organo esecutivo dell’attività del Coro e svolge i
seguenti compiti: predispone il
programma di attività e lo realizza anche sotto l’aspetto
organizzativo; dà
esecuzione alle delibere assunte dall’Assemblea dei Coristi; amministra la
cassa del Coro mediante l’opera del Tesoriere; propone
all’Assemblea l’importo della quota annua di iscrizione al Coro; prepara i
bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea entro il 28 febbraio di ogni anno. promuove,
favorisce ed attua i
rapporti con gli altri Cori e/o con gli Enti pubblici e privati che
intrattengano per qualsiasi ragione e motivo rapporti con il Coro. Art.
13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo. Il Direttivo
è convocato senza formalità dal Presidente o dal Direttore del Coro
entro trenta giorni dall’inizio dell’anno sociale nonché ogni volta
se ne ravvisi la necessità o vi sia specifica richiesta da parte di uno
dei Consiglieri. Il Consiglio
Direttivo dura in carica due anni e i suoi
membri sono
rieleggibili. Qualora venga
meno il numero previsto di componenti, questi verrà sostituito dal
primo dei non eletti nella precedente elezione e vi rimarrà per tutto
il periodo restante sino alla successiva elezione. Il Consiglio, così
ricompostosi, provvederà immediatamente a rieleggere
il suo Presidente e Segretario secondo le modalità statutarie. Il Consiglio
Direttivo delibera regolarmente con la presenza di almeno sei dei suoi
sette membri. Le decisioni sono assunte
a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente
o, in assenza di questi, del
Direttore. Art. 14 - L’Assemblea dei Coristi: suoi compiti.All’Assemblea
dei Soci partecipano tutti i coristi in regola con il versamento della
quota associativa. L’Assemblea
procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del
Tesoriere, dell’Addetto alle pubbliche relazioni e delibera su tutti i
programmi relativi alle attività sociali. Art.
15 - L’Assemblea dei Coristi: funzionamento.
L’Assemblea
si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo
all’inizio di ogni anno sociale, nonché in seduta straordinaria
qualora lo stesso Consiglio ne ravvisi l’opportunità o quando ne
facciano espressa richiesta almeno dieci coristi. La
convocazione viene eseguita verbalmente dal Presidente del Consiglio
Direttivo o con semplice suo avviso affisso nella sede almeno sette
giorni prima della convocazione. L’Assemblea
è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
metà più uno dei coristi. In seconda
convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei coristi intervenuti. In entrambe
le convocazioni delibera validamente a maggioranza semplice dei soci
presenti. Ogni corista
può farsi rappresentare in Assemblea, per iscritto, da un altro membro
del Coro. Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di una
delega. L’Assemblea
è presieduta dal Direttore Artistico: questi non vota, non concorre a
formare il quorum e nomina
tra i presenti il segretario. Le
deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal segretario e
sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell’Assemblea e da almeno
cinque coristi presenti. Art.
16 -L’ Addetto alle Pubbliche Relazioni. Al fine di
permettere una migliore interazione con le realtà presenti sul
territorio, l’Assemblea dei Coristi nomina ogni biennio, unitamente
alle altre cariche sociali, un Addetto alle Pubbliche Relazioni. La
scelta deve essere effettuata sulle capacità di carattere
interpersonale e comunicativo della persona eligenda. L’Addetto
alle Pubbliche Relazioni risponde del Suo operato direttamente al
Consiglio Direttivo e al Direttore del Coro, soggetti questi con cui
deve consultarsi prima di ogni decisione, così da armonizzare la
gestione del suo operato con la gestione del Coro. Il parere del
Direttivo e del Direttore sono vincolanti. Sono suoi
compiti: tenere i
contatti con privati, Enti e Amministrazioni Pubbliche; intraprendere
ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche e private, che possano
recare giovamento al Coro; organizzare -
d’intesa con il Consiglio Direttivo - rassegne, concerti o
qualsivoglia attività volta a sviluppare l’attività del Coro; assumere, in
occasione di ogni esibizione del Coro, i necessari contatti ed i
conseguenti accordi con gli Enti organizzatori, al fine di realizzare le
migliori condizioni ambientali e logistiche
per le esibizioni; concordare le
condizioni per l’accettazione dei singoli impegni. L’Addetto
alle pubbliche relazioni può farsi aiutare nell’esercizio delle sue
funzioni da altri coristi dell’operato dei quali risponde. Capo Quinto Art.
17 - Modifica dello Statuto. Per
deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento del
Coro è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti)
dei Coristi. In caso di
scioglimento del Coro, l’Assemblea dovrà deliberare sulla devoluzione
del patrimonio sociale, che in ogni caso dovrà essere effettuata in
favore di Associazioni e/o Fondazioni che perseguono gli stessi scopi
dell’Associazione medesima. L’Assemblea nomina un Liquidatore per
l’espletamento delle operazioni di liquidazione eventualmente
necessarie. Art. 18Per quanto
non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme della
vigente legislazione. *** **** *** |