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STATUTO DEL  CORO “LORENZO PEROSI”

 Capo Primo

 Art. 1 - Origini del Coro.

La vita del Coro ‘Lorenzo Perosi’ è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo componente.

I Coristi sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito, ed hanno durata biennale: ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a piè di lista.

 

Art. 2 - Finalità e scopi del Coro.

Il Coro “Lorenzo Perosi” è nato dall’aggregazione spontanea nel tempo di individui amanti del canto e della musica. Ha sede in Orbassano e può mutare sede o creare sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

È un’associazione apolitica, apartitica  e senza fine di lucro, le cui finalità sono:

- stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i coristi;

- promuovere il positivo impegno del tempo libero;

- partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma, con particolare attenzione alla musica popolare regionale e nazionale;

- svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali attraverso:

- l’esecuzione anche in luoghi pubblici e/o aperti  al pubblico del proprio repertorio;

- la promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;

- l’organizzazione di manifestazioni musicali sia in Italia che all’estero, accordando preferenza alla musica corale di ogni epoca e tendenza;

- la promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale;

- l’adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, Nazionali ed internazionali;

- l’incisione di dischi, CD, musicassette o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché quant’altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie.

  

Capo Secondo

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione.

Il numero dei coristi è limitato alla capacità di raggiungimento degli scopi sociali.

Al Coro possono aderire i soggetti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età.

In via eccezionale possono essere ammessi soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, previo assenso scritto dell’esercente la potestà parentale. Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all’inizio di ogni anno sociale e comunque sino al momento in cui il corista minorenne non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego dell’assenso, che potrà avvenire in qualunque momento da parte l’esercente la potestà parentale sotto qualsivoglia forma, il minorenne è da intendersi escluso di diritto, senza necessità di alcuna delibera sul punto.

 

Art. 4 - I Coristi: modalità per l’ammissione.

Per essere ammessi alla qualità di corista è necessario presentare domanda, anche verbale, al Direttore del Coro.

L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dietro parere vincolante del Direttore in punto qualità tecnico-canore del candidato.

 

Art. 5 - Diritti e doveri dei Coristi.

L’ammissione comporta il diritto-dovere di frequentare con costanza le attività svolte nonché il versamento di una quota annua volta all’autofinanziamento del Coro.

L’ammontare di detta quota è stabilito all’inizio di ogni anno sociale dall’Assemblea dei Coristi su indicazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 - Recesso ed esclusione.

Gli associati possono recedere in qualunque momento semplicemente provvedendo a darne  notizia al Direttore del Coro.

E’ fatto loro obbligo di restituire il materiale loro consegnato per l’espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori, etc.)

La qualità di associato può essere perduta, oltre che per recesso, qualora il corista:

- contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali;

- si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

- si astenga, senza giustificato motivo dalla partecipazione alle prove corali e dai concerti per un periodo tale da rendere pregiudizievole,  a giudizio del Direttore del Coro, l’aggiornamento della preparazione ai fini di un’efficace partecipazione all’attività del Coro;

- perda, a giudizio del Direttore del Coro, le qualità tecnico-canore necessarie.

L’esclusione viene adottata con deliberazione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

 Capo Terzo

Art. 7 - Patrimonio del Coro.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dall’ammontare dei versamenti effettuati dai coristi nel corso degli anni sociali, dai beni mobili acquistati per la realizzazione dei fini sociali nonché dai contributi e dalle erogazioni comunque acquisite.

 

Art. 8 - Anno sociale.

L’anno sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

 

Art. 9 - Il Tesoriere.

L’Assemblea dei Coristi nomina all’inizio di ogni anno sociale il Tesoriere. Tale carica è rinnovabile.

Il Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione tenendo aggiornata la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa. Predispone altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per l’assemblea ordinaria annuale.

Sarà cura del Tesoriere esporre, alla fine di ogni anno sociale o quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale nonché le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno.

 

Capo Quarto

Organi Sociali

Art. 10 - Il Direttore Artistico.

Il Direttore Artistico (o Direttore del Coro) presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all’ingresso di nuovi coristi.

Viene eletto in concomitanza del Consiglio Direttivo con deliberazione dell’Assemblea dei Coristi ed è rieleggibile.

Il Direttore assume di diritto la qualifica di socio dell’Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

Al Direttore competono in via esclusiva:

l’aspetto più strettamente tecnico-musicale dell’attività del Coro;

La scelta dei programmi dei concerti

La scelta dei brani del repertorio.

 

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo: Composizione e rappresentanza legale del Coro.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri di ambo i sessi eletti dall’Assemblea tra i coristi: sei sono eletti dall’Assemblea dei Coristi e uno, il Direttore, è membro di diritto (il settimo).

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice- Presidente e il Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Coro, convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.

In caso di particolare urgenza ed eccezionalità - e solo laddove risulti impossibile la riunione del Direttivo in tempo utile - può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo farli ratificare dal Consiglio Direttivo in riunione convocata al più presto e, comunque, entro e non oltre i dieci giorni successivi all’assunzione del provvedimento stesso.

In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente, il Vice-Presidente  assumerà la temporanea e contingente Presidenza del Direttivo nonché le  relative funzioni e poteri, compresa la temporanea rappresentanza del Coro.

Il Segretario cura la parte organizzativa dell’Associazione; in particolare:

redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, una copia dei quali dovrà sempre essere a disposizione di ogni corista per essere visionata a semplice richiesta;

conserva ed archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei brani in repertorio;

cura la corrispondenza dell’Associazione e tiene l’elenco aggiornato dei Coristi.

 

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo dell’attività del Coro e svolge i seguenti compiti:

predispone il programma di attività e lo realizza anche sotto l’aspetto organizzativo;

dà esecuzione alle delibere assunte dall’Assemblea dei Coristi;

amministra la cassa del Coro mediante l’opera del Tesoriere;

propone all’Assemblea l’importo della quota annua di iscrizione al Coro;

prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 28 febbraio di ogni anno.

promuove, favorisce ed attua  i rapporti con gli altri Cori e/o con gli Enti pubblici e privati che intrattengano per qualsiasi ragione e motivo rapporti con il Coro.

 

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Direttivo è convocato senza formalità dal Presidente o dal Direttore del Coro entro trenta giorni dall’inizio dell’anno sociale nonché ogni volta se ne ravvisi la necessità o vi sia specifica richiesta da parte di uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi  membri  sono rieleggibili.

Qualora venga meno il numero previsto di componenti, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti nella precedente elezione e vi rimarrà per tutto il periodo restante sino alla successiva elezione. Il Consiglio, così ricompostosi, provvederà immediatamente a rieleggere  il suo Presidente e Segretario secondo le modalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo delibera regolarmente con la presenza di almeno sei dei suoi sette membri. Le decisioni sono assunte  a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in assenza di questi,  del Direttore.

 

Art. 14 - L’Assemblea dei Coristi: suoi compiti.

All’Assemblea dei Soci partecipano tutti i coristi in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Tesoriere, dell’Addetto alle pubbliche relazioni e delibera su tutti i programmi relativi alle attività sociali.

 

Art. 15 - L’Assemblea dei Coristi: funzionamento.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale, nonché in seduta straordinaria qualora lo stesso Consiglio ne ravvisi l’opportunità o quando ne facciano espressa richiesta almeno dieci coristi.

La convocazione viene eseguita verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o con semplice suo avviso affisso nella sede almeno sette giorni prima della convocazione.

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei coristi.

In seconda convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei coristi intervenuti.

In entrambe le convocazioni delibera validamente a maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni corista può farsi rappresentare in Assemblea, per iscritto, da un altro membro del Coro. Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Direttore Artistico: questi non vota, non concorre a formare il quorum e  nomina tra i presenti il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell’Assemblea e da almeno cinque coristi  presenti.

 

Art. 16 -L’ Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Al fine di permettere una migliore interazione con le realtà presenti sul territorio, l’Assemblea dei Coristi nomina ogni biennio, unitamente alle altre cariche sociali, un Addetto alle Pubbliche Relazioni. La scelta deve essere effettuata sulle capacità di carattere interpersonale e comunicativo della persona eligenda.

L’Addetto alle Pubbliche Relazioni risponde del Suo operato direttamente al Consiglio Direttivo e al Direttore del Coro, soggetti questi con cui deve consultarsi prima di ogni decisione, così da armonizzare la gestione del suo operato con la gestione del Coro. Il parere del Direttivo e del Direttore sono vincolanti.

Sono suoi compiti:

tenere i contatti con privati, Enti e Amministrazioni Pubbliche;

intraprendere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche e private, che possano recare giovamento al Coro;

organizzare - d’intesa con il Consiglio Direttivo - rassegne, concerti o qualsivoglia attività volta a sviluppare l’attività del Coro;

assumere, in occasione di ogni esibizione del Coro, i necessari contatti ed i conseguenti accordi con gli Enti organizzatori, al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali e logistiche  per le esibizioni;

concordare le condizioni per l’accettazione dei singoli impegni.

L’Addetto alle pubbliche relazioni può farsi aiutare nell’esercizio delle sue funzioni da altri coristi dell’operato dei quali risponde.

  

Capo Quinto

 Art. 17 - Modifica dello Statuto.

Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento del Coro è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Coristi.  

In caso di scioglimento del Coro, l’Assemblea dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale, che in ogni caso dovrà essere effettuata in favore di Associazioni e/o Fondazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione medesima. L’Assemblea nomina un Liquidatore per l’espletamento delle operazioni di liquidazione eventualmente necessarie.

 

Art. 18

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme della vigente legislazione.

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